approfondimento – Come comportarsi nel caso dei componenti con provenienze territoriali diverse, ovvero per prodotto e/o dislocazione del fornitore.

Ogni  componente  di  legno deve  essere  trattato  come  singolo prodotto, e per fornitore e per provenienza territoriale. Conseguentemente, per i pavimenti multistrato in cui alcuni componenti  sono  di  provenienza  interna  al  mercato  europeo e altri di provenienza esterna, il produttore dei pavimenti dovrà comportarsi distinguendo ogni singolo componente in entrata e trattandolo da "operatore" o "commerciante" in funzione della provenienza territoriale ovvero del ricorrere o meno in capo a sé dell'una o dell'altra figura di soggetto professionale  con  riguardo  a  quel  singolo  prodotto,  ancorché singolo componente di quello che sarà il suo prodotto finito.

Se il  fornitore  del  produttore  del  pavimento  multistrato  è soggetto  interno  al  mercato  europeo  e  dunque  per  quella fornitura  il  prodotto  già  circola  sul  mercato,  tale  produttore di pavimento multistrato sarà "commerciante". Sarà invece "operatore" se il suo fornitore è soggetto esterno al mercato europeo e il componente fornitogli vedrà la prima immissione sul mercato proprio con quella fornitura.

Ipotesi  diversa,  e  più  teorica  ed  astratta  che  pratica  e  concreta,  è  poi  quella  del  fornitore  europeo  che  destina  come prima immissione sul mercato europeo ad un altro fornitore europeo un prodotto o componente (non importa) di legno o derivato. In tal caso il problema può sorgere se il primo fornitore  fa  da  intermediario,  non  risultando,  neppure  formalmente, aver acquisito a suo nome quella merce, anche solo sulla carta e non per forza materialmente. In questo caso egli potrà  ben  restare  fuori  dagli  obblighi  della  Due  Diligence, non  potendosi  qualificare  la  sua  intermediazione  né  come fornitura né come acquisizione del prodotto sotto qualsiasi forma o tecnica di vendita. Ovviamente, risulterà acquirente il secondo fornitore europeo che, per questo, non potrà andare esente da Due Diligence. Laddove invece il primo fornitore risultasse aver acquisito lui quella merce, anche solo sulla carta, ovvero formalmente e non materialmente, la prima immissione sarà inevitabilmente a suo carico e non a carico del secondo fornitore, suo successivo destinatario.