approfondimento – Si confrontano i blocchi di laterizio con i blocchi di polistirolo in base alla loro trattazione nelle nuove norme tecniche (DM 14/01/2008). Gli elementi di alleggerimento nei solai assumono una nuova connotazione che è opportuno puntualizzare al fine di aiutare, nelle scelte,il progettista struttur

Con le nuove "Norme tecniche per le costruzioni" (DM 14/01/2008), l'aspetto progettuale riguardante gli elementi di alleggerimento nei solai ha assunto una nuova connotazione. È bene premettere che, nello specifico decreto ministeriale, le disposizioni relative ai solai si riducono a pochissimi concetti riportati nel paragrafo 4.1.9 che, a sua volta, rimanda alle indicazioni più generali del cap. 4.1 "Costruzioni in calcestruzzo".

In sostanza, il paragrafo 4.1.9 distingue due tipologie di solai in base al materiale impiegato per l'alleggerimento:
- solai di c.a. e c.a.p. e blocchi forati in laterizio (§ 4.1.9.1 - NTC);
- solai di c.a. e c.a.p. e blocchi diversi dal laterizio (§ 4.1.9.2 - NTC).

Secondo la nuova normativa, i blocchi in laterizio hanno funzione di "alleggerimento" e/o di "aumento della rigidezza flessionale" del solaio e si suddividono, rispettivamente, in blocchi non collaboranti e blocchi collaboranti. Nel caso di blocchi non collaboranti, la resistenza allo stato limite ultimo è affidata al calcestruzzo ed alle armature ordinarie e/o di precompressione. I blocchi collaboranti, viceversa, partecipano alla resistenza strutturale in modo solidale con gli altri materiali costituenti il solaio.

Per quanto riguarda, invece, i blocchi diversi dal laterizio, a tali elementi è dichiaratamente affidata esclusivamente la funzione di alleggerimento. Questi particolari blocchi, che possono essere in calcestruzzo (leggero, di argilla espansa), in polistirolo, in altre sostanze plastiche, in materiali organici mineralizzati, ecc., devono essere dimensionalmente stabili, non fragili e in grado di seguire le deformazioni del solaio.

Altrettanto generica è la parte introduttiva del punto C.4.1.9 della
Circolare n. 617/2009,"Istruzioni per l'applicazione delle NTC di cui al DM 14/01/2008". In essa, si chiarisce che ai solai è affidato il compito di garantire la resistenza ai carichi, verticali e localizzati, e la rigidezza nel proprio piano al fine di distribuire correttamente le azioni orizzontali tra tutte le strutture verticali. Il progettista, dunque, ha il compito di verificare che le caratteristiche dei lateriali, delle sezioni resistenti, nonché i rapporti dimensionali tra le varie parti siano coerenti con tali aspettative.A tale scopo, egli deve accertare che:
- le deformazioni risultino compatibili con le condizioni di esercizio
del solaio e degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati;
- il rapporto tra la sezione delle armature di acciaio, la larghezza
delle nervature in conglomerato cementizio, il loro interasse e lo spessore della soletta di completamento sia adeguato, in base alle resistenze meccaniche dei materiali, in modo che sia assicurata la
"rigidezza nel piano", evitando il pericolo di effetti secondari indesiderati.

Specificatamente per i laterizi, sono riportati maggiori dettagli nella Circolare esplicativa n. 617/09 (C.4.1.9.1), dove vengono forniti disposizioni e modelli comportamentali del tutto coincidenti con quelli del cap. 7 del "vecchio" DM 9/01/96.Ad esempio, viene asserito che, con l'impiego di blocchi non collaboranti, in unione con il calcestruzzo di completamento, le pareti laterali e la parete orizzontale superiore dei blocchi stessi possono partecipare, se è garantita una perfetta aderenza con il calcestruzzo, alla resistenza alle forze di taglio e all'aumento della rigidezza flessionale. I blocchi collaboranti, in particolare, possono essere impiegati con funzione statica, partecipando, con il conglomerato, alla definizione della sezione resistente ai fini delle verifiche agli stati limite di esercizio e ultimi, nonché delle deformazioni.

In definitiva, sulla base delle suddette precisazioni normative è
possibile trarre una serie di utili deduzioni:
- solo i blocchi di alleggerimento in laterizio (o, in genere, quelli dotati di resistenze meccaniche opportune, nonché di stabilità chimico-fisica) possono essere impiegati come componenti strutturali che partecipano alla definizione della sezione resistente, fino anche allo stato limite ultimo;
- gli altri tipi di blocco, diversi dal laterizio, sono da considerarsi soltanto come casseri a perdere, e quindi privi di contributi strutturali;
- per la verifica statica e per il dimensionamento delle varie parti del solaio (altezza, interasse, spessore solette, ecc.), la citata Circolare n. 617/09 (C4.1.9) fornisce disposizioni e modelli comportamentali unicamente per solai realizzati con blocchi di laterizio;
- al progettista, invece, è lasciato il compito e la responsabilità di individuare le caratteristiche e le procedure di impiego dei blocchi diversi dal laterizio.Per questi ultimi, le condizioni di calcolo vanno ricercate per similitudine, individuandole all'interno delle più generiche indicazioni normative relative alle strutture in cemento armato e cogliendo, da queste, le opportune modalità operative. A tale proposito, è interessante analizzare, nel seguito, i vari aspetti della progettazione, così come deducibili dai documenti normativi attualmente in vigore.

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