approfondimento – Nella posa del parquet da esterni esistono norme specifiche di riferimento. Quali? Quali sono il ruolo e la relativa responsabilita' che ha il posatore in funzione delle diverse condizioni contrattuali con il committente?

E' ormai chiaro che il mondo delle pavimentazioni di legno per interni risulta, ad oggi, sufficientemente normato e regolamentato.
Chiunque debba posare un parquet da interni ha a disposizione una serie di riferimenti normativi che lo riguardano. Esistono le norme terminologiche, di marcatura CE e di prodotto, sia che si tratti di massiccio, multistrato e quant'altro.
La questione si pone in modo ben diverso nel caso del parquet destinato ad uso esterno.
Queste pavimentazioni si stanno diffondendo sempre più perché piacciono a progettisti, architetti, imprese ed utilizzatori.
Ma al pacchetto normativo delle pavimentazioni interne - ben articolato in tutti i vari aspetti - fa da contraltare una vera e propria lacuna normativa in tema di parquet da esterni. Di fatto, ad oggi non abbiamo nessuna regola di riferimento, sia in campo nazionale che a livello comunitario europeo.
Non a caso noi di AIPPL abbiamo promosso in ambito UNI un progetto di norma che si propone di intervenire proprio su questo aspetto con la finalità di colmare il vuoto normativo.
C'è bisogno di definire criteri precisi e, con questo obiettivo, ci siamo mossi su più fronti con una proposta articolata, che si sviluppa attorno a tre aspetti cruciali:
- Caratteristiche e requisiti che devono avere gli elementi di legno in quanti tali
- Caratteristiche del sottofondo (che necessita di una cura particolare in esterno)
- Modalità applicative del prodotto.
Questo progetto è attualmente in fase di sviluppo in ambito UNI per quanto concerne  i "soli" (si fa per dire: l'argomento è decisamente ampio) elementi di legno. Lo stiamo finalizzando in queste settimane e, una volta pubblicato, definirà i requisiti che l'elemento di legno deve possedere per essere collocato all'esterno, anche in termini di umidità di riferimento, tolleranze dimensionali, deformazioni ammissibili e idoneità della specie legnosa da utilizzare. Aspetto delicatissimo, quest'ultimo, perché non tutte le specie hanno un impiego "tranquillo" all'esterno e, dunque, necessitano di trattamenti specifici.
La prima parte della norma (caratteristiche e requisiti degli elementi di legno) dovrebbe essere pubblicata entro l'anno in corso, salvo imprevisti in fase di inchiesta pubblica.
Nella fase immediatamente successiva, sempre in sede UNI, AIPPL proporrà di proseguire con il processo normativo regolamentando le parti di sottofondo e le modalità applicative del prodotto.
Mi  sembra  importante  sottolineare  che,  da  sempre,  l'Associazione  si  propone  di  intervenire  laddove  intravede  una  lacuna normativa, facendosi promotrice nelle sedi appropriate di iniziative che possano garantire una posa "a regola d'arte", a tutela della professionalità dell'intero comparto.

Rita D'Alessandro, Responsabile Ufficio tecnico-normativo AIPPL e EdilegnoArredo

I diversi ruoli e le relative responsabilità che ha il posatore in funzione delle diverse condizioni contrattuali con il committente dipendono dal rapporto instaurato. Di seguito riportiamo  due possibili e frequenti tipi di rapporto:
- Il committente (esempio: impresa di costruzioni) dà incarico al posatore/installatore di eseguire la posa in opera del manufatto e gli commissiona anche la fornitura dei materiali. In questo caso il posatore/installatore si configura come "operatore" se immette per primo materiali di legno e prodotti suoi derivati, ovvero se li riceve da soggetto extra UE, o "commerciante" se li acquista sul mercato interno da altri fornitori.
- Il posatore/installatore riceve incarico dal committente che gli fornisce il materiale per l'esecuzione dei lavori. In questo caso il posatore/installatore certamente non è "operatore", ma non può dirsi neppure "commerciante", perché non acquista né vende il prodotto che è chiamato a posare. Egli, sia per la legge che per il rapporto instaurato con il committente, è un esecutore di un'attività di posa, prestatore di un'attività e, quindi, senza alcuna interazione con riguardo al concetto di fornitura previsto dal Regolamento in esame e senza alcun coinvolgimento in termini di commercializzazione del prodotto. Il suo ruolo nulla ha a che fare con i diversi passaggi di acquisto e vendita di prodotti di legno o suoi derivati, ancorché possa intervenire materialmente sugli stessi proprio ai fini della posa.

Filippo Cafiero, avvocato