Ambiente&Sicurezza – Tanti i richiami al concetto di "qualità" e alla normativa tecnica tra le novità contenute nel "quarto conto energia" (D.M. 5 maggio 2011).

In particolare, per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2011, è richiesto che, dal 29 marzo 2012, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto richiedente trasmetta al GSE il certificato, rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno 10 anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione. Inoltre, per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 30 giugno 2012, sarà necessario produrre al GSE non solo il certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile, ma anche un certificato attestante che l'azienda produttrice dei moduli possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (sistema di gestione ambientale) e uno di ispezione di fabbrica, relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo, notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati.

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