europarlamento24 – Un Decreto Legislativo ha modificato in alcuni articoli il precedente provvedimento sulle disposizioni in materia di efficienza dei servizi energetici.

In accordo con le norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale e con gli obiettivi di uso razionale dell'energia sotto il profilo del rapporto costi/benefici, risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dalla legge n.10 del 9 gennaio 1991, per una più completa attuazione della direttiva 2006/32/CE il 29 marzo 2010 il Governo Italiano ha emanato il Decreto Legislativo n.56 a parziale modifica del n.115 del 30 maggio 2008 (Art.2, 3, 4, 7, 10, 11, 17, 27e Allegato C). Tale direttiva, a sua volta, abrogava parte della precedente 93/76/CEE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. La Direttiva 2006/32/CE si inserisce nel quadro delle politiche e delle misure concrete da applicare per la realizzazione degli obiettivi degli accordi internazionali e del Protocollo di Kyoto in materia di lotta al cambiamento climatico e di riduzione delle emissioni di CO2 e gas a effetto serra. In particolare, essendo difficile agire sulle condizioni di approvvigionamento e di distribuzione dell'energia, l'intento della direttiva consiste piuttosto nel controllarne la domanda orientando possibilmente il mercato verso l'impiego di energie rinnovabili nel tentativo di ridurre la dipendenza dell'Italia dalle importazioni energetiche.

Ogni Paese deve definire dei Piani d'azione (Paee - Art.14) in cui stabilisce un obiettivo nazionale indicativo intermedio per il terzo anno di applicazione della direttiva, che sia realistico e coerente con quello globale del 9% per il nono anno (Art.4). Il controllo generale e la supervisione del quadro di programmi istituito a livello regionale e locale vengono affidati ad un'autorità o Unità per l'Efficienza Energetica. I tre Paee devono essere consegnati entro scadenze e con modalità indicate nell'Art.14. Il settore pubblico deve svolgere un ruolo esemplare per il privato assicurando misure per il miglioramento dell'efficienza energetica privilegiando quelle efficaci sotto il profilo costi-benefici che generano il maggior risparmio energetico nel minor lasso di tempo.

Pur nel rispetto di tutte le normative sulla privacy distributori di energia, gestori del sistema di distribuzione e/o società di vendita di energia al dettaglio sono chiamati a comunicare alle agenzie e alle autorità informazioni statistiche sui loro clienti finali permettendo loro di monitorare i servizi energetici: dati storici e attuali sui consumi dell'utenza finale, segmentazione e ubicazione della clientela, profili di carico (Art.5). I gestori dei sistemi di distribuzione devono operare in modo da garantire al consumatore l'offerta di servizi energetici competitivi dal punto di vista dei prezzi.

Per assicurare elevati livelli di competenza tecnica gli Stati Membri istituiscono appropriati sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione per i fornitori di servizi energetici (Art.8). Nel contempo devono assicurare l'abrogazione di disposizioni di legge e regolamenti che impediscano o limitino l'uso di strumenti finanziari (Art.9: fondi, sovvenzioni, riduzioni fiscali, prestiti, finanziamenti tramite terzi - definizioni nell'Art.3) a fini di risparmio energetico o miglioramento dell'efficienza energetica.

Vengono soppresse tariffe incentivanti l'aumento di volume di energia distribuita o trasmessa (Art.10).

I programmi di miglioramento dell'efficienza energetica possono essere sovvenzionati da fondi istituiti da ogni Stato Membro e accessibili a tutti i fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza energetica, ai distributori di energia, ai gestori di sistemi di distribuzione, alle società di vendita di energia al dettaglio, agli installatori e agli utenti finali attraverso bandi di gara.

Ove tecnicamente e finanziariamente ragionevole gli Stati Membri provvedono a far sì che gli utenti finali ricevano contatori dei consumi individuali che riflettano con precisione il consumo e il tempo di utilizzo effettivo. Anche le fatture devono rappresentare un resoconto chiaro e comprensibile dei prezzi, dei consumi attuali e di quelli relativi allo stesso periodo dell'anno precedente, confrontati anche con quelli di un utente medio della stessa categoria.