architechnology – Daniele Corno e Marco Fraschini, dello Studio Corno & Fraschini, hanno approfondito la materia fiscale tracciando un quadro chiaro.

In un sistema normativo caratterizzato da una ultra-legiferazione da parte del legislatore fiscale, a oggi, in tema di detrazioni fiscali in ambito edilizio, si pone un solo punto fermo e cioè l'art. 16-bis del D.p.R 917/86 che dovrebbe rappresentare, in tale ambito, l'unica norma di riferimento a far data dal 1° gennaio 2016. 

Nell'ambito della detrazione per interventi sul patrimonio edilizio verrà assorbita, nella lettera h) dello stesso art. 16-bis TUIR, anche l'attuale detrazione relativa agli interventi attinenti il conseguimento di risparmi energetici. Probabilmente i limiti a essi riferiti subiranno della variazioni, ma sin d'ora, fermo rimanendo le attuali norme, tale passaggio comporterà la perdita della possibilità di usufruire di tale ultima detrazione per i soggetti IRES e per tutti gli interventi riferiti a immobili diversi da quelli a uso abitativo.

In tema di aliquote agevolate o cosiddette super-agevolate in ambito IVA, non è mai facile inquadrare la corretta fattispecie posta in essere dai diversi operatori, soprattutto in ambito di opere riferite alla nuova costruzione di edifici. Tale scenario normativo vede infatti una variegato numero di casistiche, e di conseguenti differenti aliquote IVA, dipendenti strettamente dalla corretta qualificazione dell'obbligazione contenuta nel contratto, il tutto prescindendo dal nomen iuris, attribuito dalle parti allo stesso. Fondamentale è qualificare l'obbligazione contrattuale come obbligo di facere o di dare, dipendendo da questo l'applicazione dell'una o dell'atra aliquota IVA, piuttosto che, in caso di subappalto, l'applicazione del reverse charge  o meno.

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