Normative – L'attestato di qualificazione energetica dal 2010 sarà necessario anche per affittare

Dal primo luglio 2009 è in vigore l'obbligo di dotare gli immobili in vendita di Aqe, attestato di qualificazione energetica. D'ora in poi le case saranno valutate anche in base dell'energia che consumano, suddivise per classi in funzione del livello.
Il provvedimento recentemente pubblicato segue il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile scorso (n. 59), che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti. Con queste nuove procedure, i cittadini che vendono la propria abitazione potranno rispondere in modo più appropriato e con oneri assai contenuti all'obbligo di informare l'acquirente della qualità energetica dell'abitazione ceduta. Dal primo luglio del 2010 il certificato sarà obbligatorio anche per affittare. Un altro regolamento definirà infine le figure dei certificatori energetici (ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al rilascio delle certificazioni.

L'attestato di qualificazione energetica riporta una serie di dati utili sul fabbisogno energetico dell'edificio: com'è stato realizzato l'alloggio dal punto di vista dell'isolamento, della coibentazione e degli impianti energetici. Possono essere indicati anche possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche del sistema edificio-impianto.
La certificazione energetica può essere rilasciata da ingegneri, architetti, geometri, periti, costa da 400 a 1.000 euro in media per un edificio e vale 10 anni. Può essere aggiornata a ogni intervento che modifica la prestazione dell'edificio o degli impianti.

E' importante sottolineare che non c'è l'obbligo di allegare la certificazione al momento del rogito. Il notaio deve però rendere noto alle parti che esiste l'obbligo di dotazione. Sottolineano i notai che serve che l'acquirente sia informato del problema prima di entrare in possesso della casa. Le parti possono accordarsi tra loro in diversi modi: il rischio, altrimenti, è che l'acquirente si possa successivamente rivalere sul venditore. Non sono previste sanzioni nel caso di transazioni tra privati, mentre sussistono se l'immobile è venduto dal costruttore.