Normative – Dal prossimo luglio sarà necessario l'attestato di qualificazione, che per il momento dovrà attenersi alle disposizioni regionali in materia

La certificazione energetica degli edifici diventa obbligatoria per tutti gli edifici. Anche se, lo ricordiamo, è stata eliminata la sanzione della nullità del contratto di compravendita senza la certificazione energetica al momento del rogito.
Dal 1° luglio 2009 - come previsto dal Dlgs 192/2005 e nel Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 5, uno dei decreti attuativi in materia - sarà necessario dotare gli edifici di attestato energetico. Non ci sono ancora le linee guida nazionali, si parla quindi di attestato di qualificazione.
Il DPR definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Sono esclusi gli edifici inagibili, gli edifici che ugualmente non comportano un consumo energetico (ad esempio portici, legnaie), gli edifici privi di qualsiasi impianto (per i quali non si può in alcun modo calcolare la prestazione energetica), i fabbricati isolati, con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
I criteri generali sono indispensabili per calcolare la prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti. Per quanto concerne le modalità per il rilascio dell'attestato di qualificazione energetica, in assenza delle linee guida nazionali e dei decreti che dovrebbero individuare gli esperti e gli organismi cui affidare le verifiche, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.