approfondimento – Con Antonio Disi, dell'Unità Efficienza Energetica dell'Enea, abbiamo approfondito la metodologia di diagnosi energetica in base alle normative vigenti.

L'audit o diagnosi energetica di un sistema edificio-impianto è una "fotografia energetica" effettuata con lo scopo di capire come viene utilizzata l'energia nei nostri edifici, individuare le eventuali cause di sprechi e stabilire i possibili interventi di efficientamento energetico, valutandone sia la fattibilità tecnica che quella economica. L'audit energetico è il prerequisito fondamentale per una ristrutturazione con riqualificazione energetica o una certificazione energetica e prevede diverse operazioni, dal rilievo e analisi dei dati relativi al sistema edificio-impianto in condizioni standard di esercizio (dati geometrico-dimensionali, termofisici dei componenti dell'involucro edilizio, prestazionali del sistema impiantistico, eccetera) all'analisi e valutazione economica dei consumi energetici della struttura.
Abbiamo approfondito il tema con Antonio Disi, ricercatore dell'Unità Efficienza Energetica dell’Enea e direttore della Scuola delle Energie.

Chiara Scalco. Qual è la metodologia definita da Enea per la diagnosi energetica degli edifici?
Antonio Disi. L'Enea, con il contributo dell'Università di Pisa e la collaborazione del Comitato Termotecnico Italiano (CTI), ha predisposto, una metodologia per la diagnosi energetica che riprende e integra il modello delineato dalla serie delle specifiche UNI/TS 11300. Essa prevede due distinte fasi per realizzare un audit energetico. Innanzitutto bisogna rappresentare il sistema edificio-impianto attraverso modelli energetici, valutandone i consumi specifici, elaborando i bilanci di energia e confrontando i dati ottenuti con tecnologie e dati di riferimento. L'esito di questa fase consente di valutare il fabbisogno caratteristico del sistema edificio-impianto definendo degli indicatori specifici di richiesta di energia primaria (kWh/m2 o kWh/m3), rappresentativi della prestazione energetica dell'edificio. Confrontando tali indicatori con quelli ricavati dalle fatturazioni energetiche, è possibile individuare eventuali disfunzioni nell'effettivo esercizio degli impianti installati, nonché una gestione non ottimale da parte dell'utenza.
Nella seconda fase viene valutata la fattibilità tecnico-economica di eventuali interventi per migliorare l'efficienza energetica del sistema edificio-impianto. Dopo aver verificato la possibilità di ottenere una diminuzione sostanziale dei fabbisogni energetici dell'edificio, si procede ad una simulazione degli interventi, ipotizzandone la realizzazione a livello di involucro, di impianti termici, di impianto di illuminazione, di impianti di produzione da fonti rinnovabili. Nella relazione finale di diagnosi energetica saranno descritti i possibili interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio-impianto di cui sia stata accertata la fattibilità tecnica ed economica.

C.S. Qual è il quadro normativo di riferimento? Ci sono novità in merito?
A.D. Senza tornare troppo indietro nel tempo e rimanendo nel quadro normativo nazionale, possiamo partire dal Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, in cui è previsto l'obbligo di allegare alla normale relazione tecnica una diagnosi energetica degli edifici sottoposti a interventi di efficientamento che comportino l'installazione o la ristrutturazione di impianti termici con potenze nominali al focolare ≥ 100 kW. Successivamente il Dlgs 30 maggio 2008, n. 115, ha esteso l'obbligo di diagnosi energetica agli edifici pubblici nel caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell'involucro edilizio.
Le norme tecniche di riferimento per l'esecuzione degli audit sono la UNI/TS 11300-1 "Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale", la UNI/TS 11300-2 "Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria" e la UNI/TS 11300-4 "Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria".
Altri riferimenti sono il DM 26 giugno 2009 che definisce la procedura di certificazione energetica degli edifici e include, tra le operazioni da svolgersi, l'esecuzione di una diagnosi energetica e il DM 28 dicembre 2012 che rende obbligatoria la realizzazione di una diagnosi energetica precedente all'intervento di efficientamento per accedere agli incentivi previsti dal Conto Termico. Per quanto riguarda le novità, esse sono contenute nello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che ha avuto qualche giorno fa il via libera dal Consiglio dei Ministri e sarà ora inviata alle Commissioni parlamentari. Nel testo si introduce l'obbligo di diagnosi energetica (art. 8) entro il 5 dicembre 2015 per le grandi imprese e per quelle a elevato consumo di energia. Successivamente l'audit dovrà essere eseguito ogni quattro anni. Le Regioni e lo Stato agevoleranno le aziende nell'assolvere all'obbligo attraverso contributi e, in caso di inottemperanza, i soggetti obbligati dovranno pagare una multa i cui proventi saranno destinati ad alimentare il fondo per l'efficienza energetica previsto nel decreto.