Iniziative – Le indicazioni del Consiglio nazionale del Notariato, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, per tutelare i contraenti

I rischi per chi compra un immobile in costruzione sono diversi, mai il decreto legislativo 122/2005 tutela questa specifica tipologia di compravendita. E' questo il tema affrontato nella nuova guida che il Consiglio Nazionale del Notariato ha realizzato in collaborazione con 12 Associazioni dei Consumatori, (Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori).
La nuova guida, "Acquisto in costruzione. La tutela nella compravedita di un immobile da costruire", affronta una tipologia di compravendita che presenta gravi rischi per l'acquirente qualora il costruttore incorra in "situazione di crisi". Il Notariato e le Associazioni dei consumatori vogliono diffondere e promuovere la conoscenza del decreto legislativo 122/2005 che prevede nuove forme di tutela, ancora non sufficientemente conosciute, a vantaggio del contraente debole.

Le tutele previste dal decreto
Ecco, in sintesi, cosa prevede la normativa:  garanzia fideiussoria,  esclusione della revocatoria fallimentare, diritto di prelazione in caso di vendita all'asta, polizza assicurativa indennitaria di durata decennale.
In caso di acquisto di un immobile in costruzione, generalmente, se il costruttore (impresa o cooperativa) dovesse fallire prima del trasferimento della proprietà, solo i creditori con garanzie reali sul fabbricato in costruzione (ad esempio le banche) potrebbero soddisfare le proprie ragioni di credito con il ricavato della vendita forzata del fabbricato in costruzione. L'acquirente, invece, privo di specifiche garanzie sugli immobili, difficilmente potrà recuperare anche solo parte degli importi versati a titolo di caparra e/o di acconto di prezzo.
La complessità della materia necessita comunque, per agire nella massima sicurezza, della consulenza preventiva dei notai e delle Associazioni dei consumatori. Solo una corretta informazione precedente a qualsiasi firma, infatti, può prevenire l'insorgere di problemi e contenziosi futuri che comporterebbero un aggravio di costi.