Materiali –

Fino al 1995, in Italia non esisteva una normativa che imponesse l'utilizzo di vetri di sicurezza in applicazioni a rischio per l'utente. Con il Decreto legislativo n. 115 del 17 marzo 1995, (che recepisce la Direttiva 92/59 CEE sulla sicurezza generale dei prodotti) il produttore è di fatto obbligato ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri. Il Decreto prevede che, in assenza di specifiche leggi e normative sulla materia, la sicurezza del prodotto sia da valutare secondo le norme emanate dagli organismi Nazionali (UNI), codici di buona condotta, livello minimo di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi. Del giugno 2002 è la Norma UNI 7697 che prescrive le tipologie vetrarie da utilizzare qualora la rottura del vetro possa arrecare danni a persone e/o cose. La norma UNI EN 12600 prescrive il tipo di prove e la classificazione dei vetri stratificati di sicurezza, in relazione alla resistenza all'impatto di uno speciale attrezzo (impattatore di circa 50 kg) che cade da differenti altezze: - Classe 3(B)3 deve resistere alla caduta dell'impattatore da un'altezza di 200 mm. - Classe 2(B)2 deve resistere alla caduta dell'impattatore da un'altezza di 450 mm (Antiferita). - Classe 1(B)1 deve resistere alla caduta dell'impattatore da un'altezza di 1200 mm (Anticaduta nel vuoto). Nei test di prova, eseguiti presso i laboratori, i vetri stratificati sono sempre opportunamente intelaiati sui quattro lati per misurare l'effettiva resistenza del prodotto ed evitare l'eventuale fuoriuscita dal telaio.

Stratificati di sicurezza, obbligo di marcatura CE
Il 1° marzo 2007, in applicazione della Direttiva prodotti da costruzione (CPD) 89/106, è diventata obbligatoria la marcatura CE per i vetri stratificati e stratificati di sicurezza, in conformità alla norma UNI EN 14449 e per le vetrocamere isolanti (UNI EN 1279-5). Il 1 settembre 2006 era già scattata l'obbligatorietà di marcatura CE per altre tipologie di materiali vetrari. La data di entrata in vigore della Direttiva faceva decorrere un periodo di coesistenza nel mercato europeo di prodotti marcati volontariamente CE a cura del produttore e prodotti non marcati CE. Al termine del periodo di coesistenza la marcatura CE è divenuta obbligatoria e i prodotti non marcati sono ora passibili di sequestro. In pratica è stato lasciato un arco di tempo affinché il produttore potesse predisporre quanto necessario per applicare la norma. Una volta in possesso dei requisiti e implementato l'FCP previsto, ovvero un sistema di controllo sulla propria produzione, l'azienda produttrice può procedere alla marcatura CE del prodotto, redigendo la dichiarazione di conformità e apponendo, sul prodotto stesso, (sull'imballo o sui documenti di accompagnamento) l'etichetta obbligatoria con il logo CE. L'etichetta deve indicare, oltre al nome del produttore e all'anno di immissione sul mercato, i valori dei requisiti prestazionali del prodotto.