L’11 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 recante “individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (c.d. decreto SCIA 2).
Segnaliamo in particolare che l’articolo 3 di tale decreto ha apportato significative modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, tra cui:
- all’articolo 6, l’aumento del numero degli interventi che possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo;
- l’inserimento dell’articolo 6-bis recante “interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata” e l’incremento del numero degli interventi realizzabili con detta comunicazione;
- all’articolo 22, l’eliminazione dell’istituto della denuncia di inizio attività e la sua sostituzione con la segnalazione certificata di inizio attività;
- all’articolo 24, la modifica della disciplina dell’agibilità degli edifici.

A questo link è possibile visualizzare il decreto legislativo completo.