Testo di Aldo Polmonari
Le ringhiere o parapetti sono gli elementi costruttivi per prevenire la caduta di persone, d'oggetti, di veicoli e di materiale; le finestre con davanzale basso, le aperture nelle pareti o nei pavimenti, le scale ed i pianerottoli non circondati da pareti, le gallerie di servizio, i ponti, le passerelle, le piattaforme, i posti di lavoro sovraelevati, i canali aperti, i serbatoi e gli impianti analoghi devono essere muniti di parapetti o di ringhiere. I parapetti e le ringhiere possono essere evitati oppure la loro altezza può essere ridotta qualora tale provvedimento si riveli indispensabile per l'esecuzione di trasporti o di provvedimenti di produzione e sia adottata una soluzione equivalente.
I parapetti dei balconi e delle finestre non devono poter essere sfondati ed attraversati per urto accidentale; nelle finestre a tutt'altezza i parapetti dovranno avere un'altezza non inferiore a mt.1,10; le finestre, ad esclusione di quelle poste ad altezze inferiori a mt. 1,50 dal piano terra o affacciate su spazi aperti, dovranno avere vetri sostituibili o lavabili dall'interno; l'altezza dei parapetti di eventuali balconate o scale interne non dovrà essere inferiore a mt.1,00 misurati sull'asse della pedata.
Fonte testo L.Consonni, Scale.
Autore disegno Giuseppe Mazzeo
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